1. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è composta da membri designati
a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche;
b) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;
c) approva il regolamento generale della SIAE, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le sue eventuali modifiche;
d) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
e) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione di nuovi servizi;
f) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche;
g) delibera su ogni altra materia attribuitale, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti.
4. Lo statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.