Art. 8.
(Assemblea dei rappresentanti degli aderenti).

      1. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è composta da membri designati

 

Pag. 9

previa consultazione elettorale cui partecipano, con pari diritto e valore di voto, tutti gli aderenti alla SIAE.
      2. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:

          a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche;

          b) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;

          c) approva il regolamento generale della SIAE, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le sue eventuali modifiche;

          d) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;

          e) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione di nuovi servizi;

          f) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche;

          g) delibera su ogni altra materia attribuitale, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.

      3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti.
      4. Lo statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.